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Marca da Bollo Telematica Online: Come Acquistarla

By Febbraio 1, 2016Febbraio 27th, 2024No Comments5 min read
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014, adottato d’intesa con la Funzione Pubblica, sono state definite le regole per il pagamento della marca da bollo in via telematica.
Il nuovo servizio di emissione del contrassegno telematico - denominato @e.bollo - è effettuato da soggetti intermediari indicati nell’art. 114 sexies del TU in materia bancaria e creditizia, e cioè le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento.

Marca da Bollo Telematica Online: Come Funziona

Gli intermediari devono:
- convenzionarsi con l’Agenzia delle Entrate;
- acquistare gli Identificativi Univoci Bollo Digitale (IUBD);
- rendere disponibile l’acquisto del bollo digitale attraverso una piattaforma di pagamento, che deve essere conforme agli standard SPC (Sistema Pubblico di Connettività), come previsto dall’art. 81 del CAD.

Il servizio può essere reso disponibile all’utente secondo due diverse modalità:
1.      tramite il sito web dell’Amministrazioni, al momento di presentazione dell’istanza che richiede il pagamento del bollo;
2.      l’acquisto del bollo avviene “in differita” da parte dell’utente, che accede direttamente al sito dell’intermediario e invia poi il documento all’Amministrazione tramite altri strumenti telematici (PEC o upload).

Marca da Bollo Telematica Online: le Regole

La marca da bollo diventerà un documento informatico, sottoscritto con firma elettronica avanzata da parte dell’intermediario, e conterrà il codice numerico di emissione del bollo, che dovrà essere allegato al provvedimento a cui si riferisce, per impedirne l’utilizzo multiplo.

Al momento del ricevimento della richiesta, l’Amministrazione dovrà effettuare un doppio controllo:
·         la “veridicità” della marca apposta, che avverrà tramite uno specifico software messo a disposizione gratuitamente da AGID, e che dovrà essere collegato al Protocollo Informatico;
·         la correttezza dell’importo pagato: in caso si riscontri un pagamento errato, la PA dovrà contattare il richiedente e chiedere di integrare il pagamento o rimuovere eventuali errori, entro il termine di 10 giorni; se non vengono effettuate le correzioni o integrazioni dovute, il provvedimento dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall’art. 19 del DPR 642/1972.

L’Agenzia non potrà comunque irrogare la sanzione prevista dall’art. 31 dello stesso DPR, in quanto il Dpr 16 aprile 1999, n. 129, infatti, dispone, proprio per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, l'abbandono dei crediti erariali, regionali e locali di importo non superiore a 16,53 euro. Il vecchio limite di 16,53 è stato, poi, elevato a 30 euro dal decreto legge 16/2012.

Riguardo al controllo sulla correttezza dell’importo pagato a titolo di bollo, è recentemente intervenuta la L. di Stabilità n. 147/2013 con una misura di semplificazione, che favorisce la digitalizzazione: infatti ai commi 591 e seguenti si dice esplicitamente che “Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis (cioè le istanze trasmesse per via telematica agli organi della Pubblica Amministrazione) è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”: quindi il bollo non si paga più ogni 4 pagine, ma è riferito a tutto il documento informatico.

Anche i provvedimenti emessi in seguito alla richiesta del cittadino o impresa debbono contenere il bollo: in questo caso il bollo può essere o pagato contestualmente alla richiesta, se l’atto viene emesse immediatamente, oppure le Amministrazioni avvisano il richiedente della disponibilità dell’atto e indicano le modalità di pagamento del bollo, sempre tramite la piattaforma di pagamento.

Il provvedimento prevede che non possano essere richiesti costi aggiuntivi all’utente al momento dell’acquisto della marca da bollo, se il pagamento viene effettuato utilizzando strumenti come l’addebito in conto o attraverso carte di debito prepagate dell’intermediario stesso o di altri istituti con esso convenzionati; se invece l’intermediario offre strumenti ulteriori rispetto a quelli predefiniti nella convenzione, può richiedere costi aggiuntivi, di cui però deve dare idonea informazione sia in fase di accesso e sia al momento della conferma dell’acquisto del bollo.

Una delle prime applicazioni per il pagamento del bollo telematico potrebbe riguardare i contratti stipulati attraverso il MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: infatti con la Risoluzione del 16 dicembre 2013 n. 96/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le offerte e le accettazioni di beni e/o servizi effettuate all’interno del MePA sono soggette all’imposta di bollo, ex art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P:R. n. 642/1972, solamente laddove vi sia la stipulazione del contratto.
Infatti, “l’articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che “Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”.

La risoluzione si conclude specificando che l’imposta di bollo è a carico del fornitore e che le Amministrazioni sono tenute ad assicurare il rispetto delle norme che prevedono il pagamento dell’imposta.

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