Da una recente indagine ANORC emerge una situazione critica rispetto alla pubblicazione degli atti amministrativi all'albo on line delle PA italiane.
L’articolo 32 della Legge 69/2009 ha incentivato il progressivo superamento della forma cartacea imponendo agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale.
Uno degli strumenti con i quali gli enti locali sono tenuti a espletare tale servizio è la pubblicazione dei documenti nell’albo pretorio - che da luogo fisico di affissione è divenuto una sezione dedicata della pagina del sito istituzionale - secondo tempistiche e con requisiti formali precisi. Attraverso un’interfaccia web, il cittadino può in questo modo consultare bandi di gara, avvisi, provvedimenti e pubblicazioni di matrimonio.
Affinché sia possibile ritenere l’atto autentico e integro e ne sia garantita l’immodificabilità, è assolutamente necessaria l’apposizione della firma digitale del Responsabile del procedimento di pubblicazione – capace così di attestare con certezza la provenienza e la conformità del documento all’originale, sigillandolo appunto con l’unico strumento consentito dalla normativa primaria (ai sensi dell’art. 24 comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale) - e l’utilizzo di un formato idoneo anche all’archiviazione e alla conservazione del documento nel lungo periodo.
Quello che invece spesso succede – anche secondo quanto emerso dalla già citata indagine sui siti della PA, condotta dall’ANORC - è di trovarsi a visualizzare nell’Albo una copia informatica di un documento analogico (quindi acquisita con un semplice processo di scansione), magari nel formato proprietario e ormai superato .doc e comunque sprovvista della firma digitale del pubblico ufficiale che ne attesti la conformità all’originale.
Il rischio è l’inesistenza giuridica di ciò che si pubblica senza rispettare le precise regole imposte dalla normativa (oltre la possibilità di effettuare illeciti trattamenti di dati personali).
L’obiettivo a cui tendere è sicuramente quello della produzione di documenti nativi digitali, che possano quindi essere acquisiti, distribuiti e gestiti dai vari uffici in modo automatizzato e accuratamente archiviati e resi accessibili agli utenti in modalità elettronica.