In seguito alla conversione in legge del D.L. 90/2014, il nuovo testo del comma 2-bis dell’art. 136-bis sostituisce il “possono essere sottoscritti” con il tassativo “sono sottoscritti”. Pertanto, la nuova formulazione del testo è la seguente: “Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.”.
Può immediatamente comprendersi come questa modifica normativa non sia affatto un dettaglio ma segni una svolta epocale per il processo amministrativo perché introduce l’imperativo categorico della firma digitale per qualsiasi atto o provvedimento dal 1° gennaio 2015, termine da considerarsi perentorio.
Sebbene il processo amministrativo digitale sia già una realtà, esso è tuttavia ancora privo di uno dei tasselli fondamentali: la firma digitale dei provvedimenti del giudice amministrativo, ciò che rappresenta l’ “ultimo miglio” per completare l’informatizzazione del processo amministrativo. La questione è, tuttavia, non tanto la firma digitale in sé, quanto il fatto che il provvedimento digitale presuppone l’esistenza di un fascicolo digitale e che i passaggi successivi alla sentenza siano anch’essi digitali: numerazione, firma del cancelliere, comunicazione in automatico alle parti.
In altri termini è l’intero procedimento, in ogni suo passaggio e non solo quello finale riguardante la decisione del giudice, a dovere essere informatizzato.