Tra i dati presenti nella fattura, l’art. 25 comma 2 introduce nel Tracciato FatturaPA, che rappresenta lo standard con cui gestire le Fatture Elettroniche inviate alle PA, anche due nuovi campi, che riguardano:
1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, cioè quelle legate a contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, a contratti aventi a oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni nonché a contratti relativi ai servizi di arbitrato e conciliazione.
2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Più precisamente, il CIG è un codice identificativo associato a ciascun appalto o lotto, che deve essere riportato all’interno degli strumenti di pagamento (come definito dall’art. 7 comma 3 del D.L. 187/2010) per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
Il CUP, invece, è un codice che riguarda i progetti d’investimento pubblico in tutte le sue fasi, e ne monitora l’avanzamento.
In base al comme 3 dell’art. 25 del DL. 66/2014, la presenza di questi 2 codici è essenziale per poter procedere al pagamento.
Anche con questa recente modifica, i dati relativi a CIG e CUP non potranno essere considerati “dati obbligatori”, in quanto la legge prevede dei casi in cui la loro indicazione non è obbligatoria: quindi, se non valorizzati, il Sistema di Interscambio non potrà generare scarti.
Sarà invece la PA che potrà giustificare il mancato pagamento nel caso in cui la prestazione/fornitura fatturata rientri nel perimetro assoggettato alla normativa sulla tracciabilità e dovrà richiedere al fornitore una nota di accredito e quindi l’emissione di una nuova fattura con tutti i dati richiesti.