IL PROBLEMA
Tramite SDI (Sistema di Interscambio) gestito dall’Agenzia delle Entrate, che riceve e invia tutte le Fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (come previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244-Legge Finanziaria 2008 e dal DMEF 03.04.2013 n.55) non è possibile inviare Fatture sprovviste del numero di Partita IVA, in quanto detto numero è un campo obbligatorio previsto sia dal DPR 613/72 sia dal DMEF 03.04.2013 n.55. Pertanto, in caso di assenza della Partita IVA (es. ONLUS), non è possibile utilizzare SDI.
LA PECULIARITA’ DELLE ONLUS
Chi non ha Partita IVA emette nei confronti della Pubblica Amministrazione una "ricevuta per prestazioni occasionali", che, non prevedendo il numero di Partita IVA, non può essere inviata tramite SDI.
LE CONSEGUENZA
Le ONLUS dovranno in alternativa:
- Attivare una Partita IVA e procedere dunque all’utilizzo del SDI;
- Contattare la Pubblica Amministrazione destinataria della "ricevuta per prestazioni occasionali” e concordare la continuazione dell’invio della stessa in formato analogico (quindi attraverso l’invio cartaceo oppure attraverso l’invio di un file PDF che il destinatario dovrà poi provvedere a stampare).
LO STATO DELLA SITUAZIONE AD OGGI
Nel DMEF 03.04.2013 n.55 è scritto chiaramente che “La Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 209 a 214) obbliga i fornitori ad adottare il formato elettronico nella gestione delle fatture (emissione, trasmissione, archiviazione e conservazione) anche se emesse sottoforma di nota, conto, parcella e simili” e non prevede esclusioni per le ONLUS.
Per dirimere la questione, è stata fatta un’interrogazione parlamentare alla Camera, svoltasi nella seduta n. 389 lo scorso 11/03/2015, ad opera dell’On. Sottanelli, nella quale è stato chiesto al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Padoan, con atto n. 5/05002 (per il link al documento cliccare qui) un chiarimento in merito all’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica agli enti no profit, non dotati di partita Iva.
In particolare, l’Onorevole ha interrogato il ministro in merito all’intenzione di prevedere una deroga a tale obbligo per le realtà NO PROFIT sprovviste di partita Iva, che effettuano prestazioni di servizi o operazioni in genere con la PA, certificandole con l’emissione della semplice nota di addebito cartacea.
Con risposta all’interrogazione parlamentare di cui sopra (n.5/05002 del 12/03/2015), il MEF (Ministero Economia e Finanze), ha precisato che non sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica gli enti no profit, non titolari di partita IVA, che forniscono prestazioni alla PA. Sul punto, il Ministero ha precisato che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica costituisce una diversa modalità di emissione della fattura e non incide sui presupposti per l'emissione della stessa. In pratica, i soggetti che prima del 6/06/2014 non erano tenuti ad emettere fattura PA in quanto non obbligati dalla norma, continuano a non rientrare nell'ambito di applicazione dell'obbligo. Gli stessi potranno continuare a certificare le somme percepite emettendo note di debito in forma cartacea.