Le cessioni intracomunitarie (o intra UE) sono tutte quelle operazioni (esclusi gli acquisti) relative agli scambi di beni e merci che avvengono tra soggetti passivi IVA appartenenti a Stati differenti dell’Unione Europea.
Le cessioni intracomunitarie sono “non imponibili” IVA perché a queste operazioni si applicano i regimi di tassazione dello Stato UE di destinazione dei beni (o servizi).
Cessioni intracomunitarie: caratteristiche e requisiti
Le cessioni intracomunitarie (e in questo caso anche gli acquisti) per essere tali necessitano della presenza di 3 elementi:
- due soggetti: l’operatore che effettua la transazione e quello che la riceve, entrambi identificati ai fini IVA per garantire controlli più efficaci;
- un trasferimento di beni dal cedente al cessionario;
- una movimentazione fisica, ovvero una transazione fisica delle merci da un territorio comunitario ad un altro (non lo stesso).
Le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA quando:
- sono scambi a titolo oneroso di merci spedite nel territorio di un altro Stato membro rispetto a quello del cedente o dell’acquirente;
- riguardano beni non soggetti ad accisa, spediti in altro Stato comunitario a soggetti cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari;
- riguardano beni destinati ad essere installati in loco, montati o assemblati da parte del fornitore o per suo conto.
Cessioni intracomunitarie: quali prove documentali servono?
Per non essere assoggettati all’imposizione dell’IVA e quindi attestare che lo scambio avvenuto sia una cessione intracomunitaria tra Stati differenti UE bisogna possedere delle prove documentali.
Gli obblighi documentali sono disciplinati dall’art 2 del Regolamento (UE) 2018/1912.
La validità di una cessione intra UE avviene solo in presenza di una serie di documenti che coinvolgono tutti i soggetti dello scambio di beni e sono:
- documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti;
- fattura di vendita al cessionario UE;
- modelli Intrastat relativi alle cessioni UE effettuate;
- documentazione bancaria che attesta il pagamento della merce;
- documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore e/o dal destinatario per conferma di ricezione merci.
Prove documentali: l’importanza del CMR nel trasporto
Secondo l’Agenzia delle Entrate è proprio il CMR il documento fondamentale per provare la cessione intracomunitaria.
Il CMR può essere prodotto sia in formato cartaceo che elettronico e ha la medesima validità in entrambi i formati.
Il CMR contiene al suo interno altre prove documentali che attestano il trasporto della merce e l’avvenuta consegna della stessa. Una di queste è, ad esempio, il “tracking number”, cioè il numero di tracciamento della merce che consente al cessionario di ricevere i dati necessari sul trasporto della merce: presa in carico, consegna, ecc.
Il CMR, sia cartaceo che elettronico, è idoneo a dimostrare l’effettiva uscita della merce dal territorio dello Stato purché contenga i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti: il cedente, il vettore e il destinatario.
Come ribadito dalla risoluzione n. 71/E/2014:
la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente.
L’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto inoltre che la prova del trasporto all’estero può essere fornita anche dalla lettera di vettura indicante il luogo di partenza nel territorio dello Stato e il luogo di destinazione nello Stato membro di arrivo della merce, senza la necessità di richiedere l’attestazione del cessionario al momento dell’arrivo della stessa nello Stato di destinazione.
Altre prove documentali utili per le cessioni intra UE
In assenza di CMR, sotto il profilo fiscale è necessario conservare altri documenti che attestano l’avvenuta cessione intra UE:
- il documento di trasporto controfirmato dal destinatario;
- il contratto di assicurazione relativo al trasporto delle merci;
- la conferma scritta del ricevimento della merce da parte del cessionario.
Esistono delle differenze per quanto riguarda le prove documentali necessarie al cedente e al cessionario per la non imponibilità dell’IVA.
Cessioni intracomunitarie: prove documentali per il cedente
La documentazione necessaria al cedente come prova dell’avvenuta spedizione o trasporto delle merci è la seguente:
1.Certificazione che dichiari l’effettiva movimentazione della merce per conto del venditore o di un terzo per suo conto;
2. Il possesso o di un documento relativo al trasporto e alla spedizione dei beni, come ad esempio:
- una lettera di vettura internazionale (CMR) firmata;
- una polizza di carico;
- una fattura emessa dallo spedizioniere;
3. Oppure una fattura emessa dello spedizioniere in combinazione con uno dei seguenti documenti di prova:
- polizza assicurativa relativa alla movimentazione della merce
- documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto delle merci;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l’arrivo della merce nello Stato membro UE;
- ricevuta rilasciata da un depositario dello Stato UE di destinazione che confermi il deposito della merce in tale Stato membro.
Cessioni intra UE: prove documentali per il cessionario
La documentazione necessaria che il cessionario deve possedere come prova dell’avvenuta spedizione o trasporto comprende:
- dichiarazione scritta da fornire entro il decimo giorno del mese successivo all’avvenuta cessione, che certifichi che la merce sia stata trasportata o spedita allo Stato membro di destinazione.
Tale dichiarazione deve contenere:
- data di rilascio;
- nome e indirizzo dell’acquirente;
- quantità e natura dei beni;
- data e luogo di arrivo della merce.
Se si tratta di cessione di mezzi di trasporto, la dichiarazione dovrà contenere:
- il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Altre prove documentali che il cessionario (così come il cedente) deve possedere sono:
- documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (lettera CMR firmata, polizza di carico, fattura emessa da spedizioniere, ecc.).
Anche per il cessionario valgono le stesse prove documentali presentate al punto 3 e richieste anche al cedente della merce.
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