Approfondiamo il Regolamento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2015, grazie alla testata Sanità 24 del Sole 24 Ore.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 178 del 19 settembre 2015 è in vigore a partire dal 26 novembre dello scorso anno.
Fascicolo Sanitario Elettronico: cos'è e come funziona
Il Fascicolo diventerà il nostro archivio sanitario. Al suo interno le informazioni minime saranno: i dati identificativi, un nostro profilo sanitario sintetico (redatto dal medico di base e pediatra), il consenso o diniego a donazione organi e tessuti, i referti, le lettere di dimissione, i verbali di Pronto soccorso e il dossier farmaceutico. Inoltre potranno essere aggiunte (se previsto dalla regione di appartenenza) anche tantissime altre informazioni: prescrizioni, prenotazioni, cartelle cliniche, vaccinazioni, visite specialistiche, certificati medici e molto altro.
Occorre avere e attivare sui portali messi a disposizione della regione di appartenenza la Tessera sanitaria/Carta nazionale servizi o la Carta d’identità elettronica per il FSE. A questo punto il sistema sarà attivo e sarà possibile utilizzare la card per essere identificati e consultare il proprio profilo e monitorarlo on line.
I contenuti del Fse sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, nonché da dati e documenti integrativi che permettono di arricchire il fascicolo stesso.
Il nucleo minimo è costituito da:
a) dati identificativi
b) referti
c) verbali pronto soccorso
d) lettere di dimissione
e) profilo sanitario sintetico
f) dossier farmaceutico
g) consenso o diniego a donazione organi e tessuti
I dati o documenti integrativi:
a) prescrizioni
b) prenotazioni
c) cartelle cliniche
d) bilanci di salute
e) assistenza domiciliare
f) piani diagnostico-terapeutici
g) assistenza residenziale e semi residenziale
h) erogazione farmaci
i) vaccinazioni
j) prestazioni di assistenza specialistica
k) prestazioni di emergenza-urgenza
l) prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero
m) certificati medici
n) taccuino personale dell’assistito
o) relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale
p) autocertificazioni
q) partecipazione a sperimentazioni cliniche
r) esenzioni
s) prestazioni di assistenza protesica
t) dati a supporto delle attività di telemonitoraggio
u) dati a supporto delle attività di gestione integrata di percorsi diagnostici terapeutici.
Il profilo sanitario sintetico o ‘patient summary’ è il documento socio sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale e dal pediatra, che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta. In caso di variazione di medico o pediatra sarà facoltà del nuovo medico di mantenere il documento precedentemente redatto oppure redigerne uno nuovo.
C’è poi pure il taccuino personale dell’assistito che è una sezione riservata del FSE all’interno della quale è permesso inserire dati e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, anche effettuati presso strutture al di fuori del Ssn.
Fascicolo Sanitario Elettronico: dati soggetti a maggiore tutela anonimato
Saranno resi visibili solo previo consenso dell’assistito i dati e i documenti sanitari e sociosanitari delle persone sieropositive, delle donne che si sottopongono all’interruzione di gravidanza, delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia, delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool, delle donne che decidono di partorire in anonimato, nonché i dati dei servizi offerti dai consultori familiari.
Fascicolo Sanitario Elettronico: il consenso informato
Dovrà essere fornita agli assistiti in materia di protezione dei dati personali un’informativa sull’istituzione del FSE che chiarisca e spieghi cos’è e come funziona: la definizione, gli obiettivi, il trattamento dei dati, l’indicazione che è sempre necessario esprimere un consenso specifico (il diniego non comporta conseguenze in merito all’erogazione delle prestazioni), l’indicazione di quali categorie possono avere accesso al Fse, etc. Il Fse, dunque, può essere alimentato solo se c’è il consenso libero e informato del cittadino all’Informativa. Esprimendo quindi il consenso (si potrà fare anche per via telematica) il Fascicolo sarà attivo. In ogni momento si potrà in ogni caso revocare il consenso con relativa disabilitazione dal sistema. E in ogni caso si potrà decidere ogni volta se dare o meno il consenso all’inserimento di dati nel FSE.
La Tessera sanitaria/Carta nazionale servizi e la Carta d’identità elettronica. Il cittadino potrà accedere ai servizi on line del proprio Fse attraverso l’uso e l’attivazione della Tessera sanitaria/Carta nazionale servizi o della Carta d’identità elettronica sui sistemi on line messi a disposizione delle Regioni.
Fascicolo Sanitario Elettronico: i soggetti autorizzati all'accesso
I soggetti che concorrono ad alimentare il FSE sono: il personale di Asl e strutture sanitarie, i medici convenzionati e ogni altro soggetto convenzionato che abbia titolo e operi all’interno del Ssn. Ogni volta che vi sarà un accesso o una modifica essa sarà subito a disposizione del cittadino anche via sms (a facoltà di ogni Regione).
Per quanto riguarda gli accessi in Emergenza il personale dovrà firmare una dichiarazione in cui affermano di accedere solo alle informazioni rese visibili dall’assistito.
Oltre all’accesso per finalità di cura vi è quello per finalità di ricerca e di governo del sistema. Sono esclusi i dati personali (nome e cognome, codice fiscale, estremi documenti, residenza, recapiti telefonici, etc).