Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 13 del 21 Aprile 2011, seppur con riferimento alle sole pubblicazioni di matrimonio e alle istanze di modifica del nome o del cognome, ha chiarito che i documenti pubblicati all’albo on line devono essere firmati con firma digitale in quanto solo con la firma digitale si consente di attestare la conformità legale del documento informatico a quello cartaceo originale.
La firma elettronica digitale infatti, sempre secondo la Circolare del 21 aprile, ha lo scopo di attestare “la conformità di quanto pubblicato con l’originale, l’autorevolezza dell’ente emanatore, l’autenticità, la validità giuridica e l’inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati”.
Infatti, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.82/2005, Codice dell’Amm.ne Digitale, i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale, hanno l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile. Invece, il documento informatico, privo di firma digitale, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio in quanto assimilabile ad una riproduzione meccanica ai sensi dell’art. 2712 del Codice Civile.
Di conseguenza, per realizzare gli adempimenti per la pubblicazione on-line dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in vigore dal 1° gennaio 2011), qualora il documento originale fosse cartaceo, la copia immagine destinata alla pubblicazione dovrà essere firmata digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter del C.A.D.
A questo punto, per poter leggere i documenti firmati digitalmente si possono seguire due strade. La prima prevede che vengano pubblicati all’albo due esemplari del documento, quello firmato digitalmente e una copia semplice, priva di firma, quest’ultima allo scopo di consentire la lettura del documento da parte di chi non possiede un visualizzatore.
La seconda strada prevede di rendere immediatamente visibile il link ad un servizio gratuito di verifica dei documenti firmati digitalmente (es.www.firma.infocert.it, www.postecert.it).
E’ importante ricordare a proposito che, in caso di inosservanza, ai sensi dell'art. 99 del Codice civile la cerimonia non potrebbe essere celebrata. E qualora questa avvenisse ugualmente, il matrimonio non sarebbe nullo né annullabile ma a carico degli sposi e dell'ufficiale di stato civile potrebbe essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro.