Dal 1° luglio 2013 tutte le imprese, dalle S.p.A. alle piccole imprese individuali, debbono comunicare con le PA utilizzando i canali digitali, quindi i portali tematici oppure la PEC.
Questa data è contenuta nel DPCM 22/7/2011, e deriva direttamemnte dall’obbligo di presentare per via telematica tutte le comunicazioni del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive), previsto con il DPR 160/2010 e in attuazione dell’art. 5 bis del CAD, secondo cui la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, nonché la comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La prima conseguenza diretta è che le comunicazioni cartacee NON possono essere accettate.
Quindi un procedimento iniziato con una richiesta inviata in forma cartaceo potrebbe essere considerato illegittimo, perché in contrasto con la normativa.
La stessa regola vale anche per i provvedimenti o comunicazioni della PA nei confronti di un’impresa, che debbono sempre essere in formato digitale.
A norma dell’art. 3 del DPCM del 2011, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica (ES. portali tematici dedicati), le comunicazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell’amministrazione digitale.
Le tipologie di documenti a cui si fa riferimento non sono solo quelli relativi allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ma sono compresi tutti i casi in cui un’impresa presenta delle “istanze, dichiarazione, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici”: quindi anche il semplice preventivo o comunicazione inerente a qualsiasi argomento deve essere presentata in modalità telematica.
Sono anche previste delle sanzioni disciplinari per il dirigente che non si adegua: infatti il mancato rispetto delle disposizioni costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TU sul pubblico impiego). E in ogni caso, l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni del presente decreto sono rilevanti per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.