Si tratta del decreto n. 48 del 2013 del Ministero della Giustizia, e va a modificare l’articolo 18 del decreto n. 44 del 2011. Con un articolo su Altalex, Michele Iaselli ne presenta e commenta i contenuti
Il decreto n. 48 del 3 aprile 2013, intitolato “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio ed è entrato in vigore a partire dal 24 maggio.
Il Decreto cerca di fare chiarezza in una materia molto delicata e già oggetto di diverse contestazioni.
La nuova versione dell’art. 18 così come concepita dal D.M. n. 48/2013 si pone il principale obiettivo di risolvere le incongruenze della precedente disposizione prevedendo che l’avvocato dovrà procedere ad effettuare la notifica in modalità telematica (art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53) allegando al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In questo modo viene riprodotto in maniera fedele quanto già previsto dall’art. 12 del D.M. 44/2011 in merito al formato dei documenti informatici allegati.
E’ rimasto inalterato il terzo comma di quest’art. 18 il quale prevede che la parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
I commi successivi che affrontano uno dei nodi più spinosi della notifica telematica degli avvocati e cioè quello del valore giuridico e principalmente dell’efficacia probatoria di una copia informatica per immagine, estratta dall’avvocato, di un atto nato su supporto analogico. Ebbene la disposizione in argomento sancisce che in tal caso viene realizzata l’ asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) attraverso l’inserimento nella relazione di notificazione della dichiarazione di conformità all’originale. In altri termini la dichiarazione dell’avvocato equivale a quella di un notaio o pubblico ufficiale per cui la copia informatica così ottenuta ha la stessa efficacia probatoria dell’atto originale da cui è stata estratta.
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