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Numerazione progressiva delle fatture: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

By Gennaio 15, 2013No Comments2 min read

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 1/E del 10 gennaio, con la quale chiarisce come procedere nella numerazione delle fatture a seguito della nuova formulazione dell’Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972.
In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.
La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

 
Vai alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate